IL SINDACO CONSIDERATO che è invalso l’uso di appiccare il fuoco nei campi, alle stoppie del tempo, senza l’adozione delle necessarie cautele a difesa della proprietà altrui; Vista la L.R. n.16 del 06/4/1996 “riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, così come modificata dalla L.R. n.14 del 14/4/2006 ; Visto l’art. 59 del R. Decreto 18.06.1931 n° 773 ( T.U.L.P.S. ); Visto il vigente Regolamento Comunale per la salvaguardia dell’ambiente boschivo e rurale dai pericoli di incendio causati dai fuochi agricoli; modalità d’impiego di fuochi controllati nelle attività agricole

IL SINDACO CONSIDERATO che è invalso l’uso di appiccare il fuoco nei campi, alle stoppie del tempo, senza l’adozione delle necessarie cautele a difesa della proprietà altrui; Vista la L.

Data:
6 Giugno 2022

IL SINDACO
CONSIDERATO che è invalso l’uso di appiccare il fuoco nei campi, alle stoppie del tempo, senza l’adozione delle necessarie cautele a difesa della proprietà altrui;
Vista la L.R. n.16 del 06/4/1996 “riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, così come modificata dalla L.R. n.14 del 14/4/2006 ;
Visto l’art. 59 del R. Decreto 18.06.1931 n° 773 ( T.U.L.P.S. );
Visto il vigente Regolamento Comunale per la salvaguardia dell’ambiente boschivo e rurale dai pericoli di incendio causati dai fuochi agricoli; modalità d’impiego
di fuochi controllati nelle attività agricoleIl Sindaco

Ultimo aggiornamento

6 Giugno 2022, 12:23