AVVISO: Tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi lungo gli stradali o le trazzere ricadenti all’interno del Territorio Comunale hanno l’obbligo, entro il termine perentorio del 1 Giugno di ogni anno, di tenere le loro terre sgombre di covoni cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili fino a metri venti dal ciglio stradale, provvedendo di conseguenza alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli, ove non sia possibile distruggerli, all’interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a venti metri dal ciglio o dalla scarpata della strada e così mantenerli. Tale distanza di venti metri dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di catramatura. Che durante il periodo 1 Giugno – 15 Ottobre 2024, nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 30/12/1923, n° 3267, e in quelli previsti nel piano Regionale di difesa dei boschi e delle aree protette dagli incendi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, è assolutamente vietato: l accendere fuochi anche per abbruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati; l usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati; l fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati

Data:
7 Maggio 2024

Ultimo aggiornamento

7 Maggio 2024, 09:43