Giovedì, 20 Giu 2013
 
 
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COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento
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via Roma, 116 -- 92021 Aragona (AG)

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. La Comunità di Aragona è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Siciliana e del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale, civile, economico e culturale. E’titolare di funzioni proprie e di quelle conferite allo stesso con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Ispira la propria azione ai principi, ai diritti e doveri sanciti dalla Costituzione, in particolare ai valori fondamentali della persona umana in ogni sua dimensione e alla solidarietà verso i più deboli, garantendo pari dignità a tutti i componenti la comunità locale.
4. Persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati; promuove la partecipazione dei cittadini singoli ed associati ai procedimenti amministrativi, ispirandosi ai criteri di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione della malavita organizzata nella vita dell'ente locale. Promuove, altresì, ogni utile iniziativa finalizzata alla formazione della cultura della legalità e una coscienza civica antimafiosa, coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado che operano nel territorio.
5. Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro per tutti i cittadini e, in particolare, per i giovani al fine di liberarli dalle condizioni di bisogno economico e sociale. Promuove le pari opportunità e possibilità di realizzazione per le donne e per gli uomini e adegua i tempi delle attività cittadine alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.
6. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
7. Nell'organizzazione delle strutture mira all'efficienza degli uffici e dei servizi, e si basa su criteri che individuano la responsabilità degli organi elettivi e burocratici e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
8. Assume competenza residuale finalizzata al raggiungimento di scopi sociali, per i quali la legge non indichi soggetti titolari o finché essi non vi provvedano.
ART. 2
PRINCIPI PROGRAMMATICI
(FINALITA')
1. Il Comune assume tra le finalità di primaria rilevanza:
1)-Lo sviluppo economico;
2)-La tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
3)-La tutela della salute e dell'ambiente;
4)-L’esercizio dei servizi sociali;
5)-Il perseguimento dell'istruzione e dell'educazione permanente dei cittadini;
6)-La promozione della cultura della vita, della pace e della non violenza.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito della sua competenza, il diritto alla salute, predisponendo strumenti idonei a renderlo effettivo.
3. Il Comune opera per un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento all'infanzia, agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli emigrati di ritorno, agli inabili e portatori di handicap, ai soggetti in difficoltà, agli invalidi, avvalendosi anche di operatori del volontariato, di obiettori di coscienza, di esperti messi a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale.
4. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani mirati a salvaguardare e tutelare persone e territorio dall'inquinamento di qualsiasi natura ed origine.
5. Programma l'uso del territorio e delle sue risorse per un coordinato sviluppo delle attività produttive.
6. Il Comune svolge, nell'ambito delle sue competenze, la funzione amministrativa relativa alla assistenza scolastica con particolare riguardo a:
-interventi sulle strutture;
-organizzazione ed erogazione di servizi individuali e collettivi;
-erogazioni di contributi finanziari a studenti capaci e meritevoli per facilitarne la prosecuzione degli studi.
7. Valorizza il servizio di informazione e di pubblica lettura erogato attraverso la Biblioteca Comunale, organizzata in forma di istituzione, il cui Statuto approvato dal Consiglio Comunale stabilirà gli organi di amministrazione ed anche la dotazione organica del personale, che verrà fornito dal Comune.
8. Il Comune tutela la conservazione, promuove e incentiva lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni locali. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone l'utilizzo alla comunità.
9. Il Comune incoraggia e incentiva lo sport nelle sue varie espressioni.
10. Per il raggiungimento delle finalità dei precedenti commi 8 e 9, il Comune favorisce l'istituzione d'associazioni o enti, promuove la creazione di idonee strutture ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini e, con il criterio della pari equità, alle varie organizzazioni presenti nel territorio. L'utilizzo e la gestione delle strutture, dei servizi, degli impianti sarà disciplinata da apposito regolamento comunale.
11. Promuove ed attua una organica politica urbanistica e del territorio anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati; tutela il diritto alla abitazione, incentivando piani di recupero dei nuclei storici.
12. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche.
13. Il Comune si adopera ad assicurare la convivenza ordinata dei cittadini anche attraverso la Polizia Municipale, ai sensi della legge 7.3.1986, n. 65 e della legge regionale n. 17 dell'1.8.1990.
14. La Giunta Comunale rende conto annualmente al Consiglio dello stato di attuazione dei programmi e delle attività necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti, mediante discussione in sede di approvazione del bilancio di previsione ed in una alle proposte per l'esercizio successivo.
ART. 3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio amministrativo del Comune di Aragona é costituito dal capoluogo medesimo e dalla frazione di Caldare, importante scalo ferroviario.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 74,59, confina a Nord con i Comuni di Casteltermini e Sant'Angelo Muxaro, ad Est con i Comuni di Campofranco, Grotte e Comitini, a Sud con i Comuni di Favara ed Agrigento, ad Ovest con i Comuni di Ioppolo
Giancaxio e Santa Elisabetta.
3. La sede degli organi comunali é fissata nel Palazzo Comunale, ubicato nel capoluogo di Aragona.
ART. 4
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma riconosciuti con Regi Decreti del 19.10.1933 e del 24.8.1928, entrambi qui inseriti in pagina iniziale.
2. Il regolamento disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio, senza fini di lucro, e definisce le modalità di concessione.
ART. 5
ALBO PRETORIO
1. E' individuato nell'atrio del Palazzo Comunale apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la facilità della lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi dei messi comunali e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Il Segretario è responsabile della pubblicazione.
4. Ogni settore espone in apposita bacheca, a libera consultazione, atti, moduli ed istruzioni di interesse generale attinenti le proprie funzioni e affidandone la cura a dipendenti di settore.
TITOLO II
ORGANI ELETTIVI
CAPO I: ORDINAMENTO
ART. 6 NORME GENERALI
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco, il Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale.
2. Spettano agli organi del Comune la funzione rappresentativa della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito delle leggi.
CAPO II: I CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 7
STATUS CONSIGLIERI
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
ART. 8
DOVERI DEL CONSIGLIERE
1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza é pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
ART. 9
POTERI DEL CONSIGLIERE
1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Il Sindaco é tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni, dalla presentazione al Segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.
3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.
4. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.
5. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.
6. Per il computo del quorum previsto dall'art.15, commi 3 e 5, della Legge regionale 3.12.1991, n. 44, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.
ART. 10
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE
1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci fin dal momento della presentazione e non necessitano di presa d'atto. Esse possono essere formalizzate, anche, in Consiglio Comunale mediante dichiarazione pubblica opportunamente verbalizzata.
2. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
ART. 11
CONSIGLIERE ANZIANO
1. Il consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali é il consigliere anziano.
ART. 12
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti.
2. Può essere costituito un gruppo misto.
3. E' istituita la "Conferenza dei Capigruppo" le cui attribuzioni sono determinate dal regolamento.
4. E’ possibile la costituzione di un gruppo consiliare formato da un solo consigliere, qualora il gruppo rappresentato risulti presente all’A.R.S. o al Parlamento Italiano.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
CAPO III: IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 13
IL CONSIGLIO COMUNALE
1. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero, la posizione giuridica, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri e le cause di scioglimento del consiglio, sono regolati dalla legge.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statuarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il vicepresidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
2 Bis. La carica di vicepresidente è riservata alla minoranza consiliare. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore in coincidenza dell’elezione del prossimo Consiglio Comunale.
2. Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta, il proprio regolamento, che, nell’ambito dei principi stabiliti dal presente statuto, detta norme relativamente a:
1. funzionamento dell’organo ed, in particolare, modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte;
2. numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all’ente;
3. forme di esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie;
4. forme di garanzia e partecipazione delle minoranze;
5. poteri e modalità di funzionamento delle commissioni consiliari;
6. diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;
7. modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in indennità di funzione, semprechè comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari.
3. Fino all’adozione di apposito strumento regolamentare di cui al presente articolo, rimangono in vigore le norme statutarie ( artt. 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 - ) e regolamentari vigenti nell’Ente.
ART. 13 bis
AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce i contenuti ed i profili dell’autonomia dell’Organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti organizzativi specialistici.
3. La convocazione del Consiglio Comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente mediante avvisi comprendenti l’elenco degli argomenti da trattare, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza;
b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;
a) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
b) l’avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto a) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione da parte del Presidente delle questioni sottoposte al Consiglio in conformità alle disposizioni dall’art.31, c.7 –ter, della legge n.142/1990;
c) i termini e le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione all’Albo comunale dell’invio alla Giunta, alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione, agli Organi rappresentativi di categorie di cittadini interessate ad argomenti da discutere all’adunanza, agli Organi di informazione;
d) la forma con la quale un quinto dei Consiglieri od il Sindaco richiedono al Presidente la convocazione entro venti giorni del Consiglio, indicando gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno ed il termine per l’invio delle proposte e documentazioni relativi alle questioni delle quali viene richiesta la trattazione.
4. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 14
COMPETENZE
1. Il consiglio delibera in ordine agli argomenti sui quali la legge assegna una competenza di tipo esclusivo.
2. - Esplica altresì le seguenti attività:
Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comuni e Province;
b) agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la
disciplina generale dei tributi e delle tariffe, i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
f) agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sul l'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Fino all’adozione di appositi strumenti regolamentari di cui al presente articolo, rimangono in vigore le norme statutarie e regolamentari vigenti nell’Ente.
ART. 15
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale é convocato dal Presidente. Il Presidente fissa pure il giorno e l'ora dell'adunanza, dandone avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto.
2. Si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e compete al Presidente fissare la data per le riunioni ordinarie e straordinarie.
Può essere riunito:
a)- per determinazione del Presidente;
b)- per richiesta del Sindaco;
c)- per richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali.
3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
4. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio comporta per entrambi la revoca dell'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 16
ORDINE DEL GIORNO
1. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il Consiglio é chiamato a deliberare, é predisposto dal Presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.
ART. 17
NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria; almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il Consiglio, qualora non riconosca gli estremi d'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.
2. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di
convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del Segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.
ART. 18
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE
1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata. Gli eventuali astenuti, presenti in aula sono utili al fine del mantenimento del numero legale.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
3. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta é rinviata, alla stessa ora della prima convocazione, al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. La seduta si esaurisce se il numero legale viene meno dopo l'inizio della trattazione degli argomenti e se siano stati trattati tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Nella seduta di prosecuzione, é sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. L'eventuale frazione, al fine del calcolo dei due quinti, si computa con arrotondamento all'unità superiore.
5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) il Sindaco e gli assessori comunali presenti in Consiglio;
d) il difensore civico.
ART. 19
NUMERO PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
1. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge e lo Statuto richiedano una maggioranza diversa.
2. Si contano per determinare la maggioranza dei votanti i Consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto.
Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dai 2/3 dei votanti computati secondo i precedenti commi.
ART. 20
ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti od affini sino al quarto grado.
2. I Consiglieri debbono, altresì, astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, forniture, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
3. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
ART. 21
VERBALIZZAZIONE
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne stila il verbale che sottoscrive insieme con il Presidente.
2. Il Segretario rende pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente e dai consiglieri.
3. Nel caso in cui il Segretario non é presente, per dichiarato e verbalizzato impedimento, nella sala delle adunanze é sostituito dal Vice Segretario. Qualora la sostituzione non possa avere luogo, per dichiarato e verbalizzato impedimento, il Presidente nomina un consigliere per svolgere la funzione di segretario limitatamente alla sola verbalizzazione e per singoli argomenti.
4. Nelle riunioni consiliari il Segretario é coadiuvato da funzionari da lui designati per la stesura del verbale della seduta.
5. Il regolamento stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri;
b) le modalità secondo le quali il processo può darsi per letto.
ART. 22
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto.
2. Le deliberazioni diverranno esecutive a norma degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 3.12.1991, n. 44.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.32 della legge regionale 44/91.
ART. 23
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
ART. 24
VOTAZIONI
1. I componenti dei collegi votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta. Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
2. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
3. Il ballottaggio non é ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
4. Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni; nelle adunanze consiliari egli é assistito da tre scrutatori, scelti dal consiglio fra i propri componenti.
5. E' consentito, altresì, sia per le operazioni per le quali é previsto il voto palese, sia per quelle per cui é previsto il voto segreto, con l'esclusione di quelle nelle quali é prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
ART. 25
COMMISSIONI
1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce commissioni miste consultive e di controllo, costituite con criterio proporzionale, e in rapporto ai settori della attività amministrativa.
2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
4. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta, dagli Enti e Aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati ed atti utili all'espletamento del loro mandato.
5. Il Regolamento disciplina il numero delle commissioni, la loro composizione, le materie di competenza, le norme di funzionamento, la nomina ed il ruolo del presidente, le forme di pubblicità dei lavori.
6. Delle commissioni fanno parte, senza diritto di voto, i membri di Giunta competenti per materia, e alle relative sedute assistono i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche all'esame.
7. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
8. L'assessore, su materie di sua competenza, é tenuto a conoscere il parere consultivo della commissione, conservando comunque la propria autonomia decisionale.
9. Le commissioni esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio comunale, dalla Giunta, dal Sindaco e dall'assessore competente per materia, con le procedure all'uopo stabilite dal regolamento.
10. Esprimono, a richiesta della Giunta comunale, del Sindaco o dei singoli assessori, pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
11. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte, su propria iniziativa o su incarico dell'Amministrazione o del Consiglio.
12. Il Consiglio può istituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dall'organo stesso, con le modalità stabilite da apposito regolamento.
13. Al momento della loro istituzione, definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, e lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.
14. Il Consiglio istituisce nel suo seno, con sistema proporzionale, la commissione per le garanzie statutarie, garantendo, comunque, la presenza di tutti i gruppi rappresentati in consiglio.
15. La Commissione di cui al comma precedente:
- esprime parere preventivo su ogni proposta di modifica statutaria o regolamentare;
- esprime parere su ogni richiesta di referendum;
- vigila sull'applicazione dello Statuto e ne relaziona al Consiglio Comunale almeno ogni sei mesi;
- esprime parere al Consiglio su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal difensore civico.
16. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo II ed al Capo III del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
ART. 26
COMMISSIONE DI INDAGINE
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2. La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da Consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3. La commissione é presieduta dal Presidente del Consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
5. Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
6. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal Presidente.
7. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
8. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE
SEZIONE 1
ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA - INCOMPATIBILITA'
ART. 27
COMPOSIZIONE
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a 5 e non superiore a 7, determinato di volta in volta dal Sindaco in relazione alle esigenze dell’Ente.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, ai quali può attribuire deleghe, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dell’amministrazione. La delega non comporta trasferimento di funzioni.
3. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso.
4. L’assessore anziano, inteso come il più anziano di età, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, sostituisce il Sindaco assente o impedito.
ART. 28
GIUNTA COMUNALE:
NOMINA, INCOMPATIBILITÀ, DURATA IN CARICA
1. La nomina, l'incompatibilità e la durata della Giunta risultano disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia.
2. I membri della Giunta Municipale che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
ART. 29 (Abrogato)
ART. 30 (Abrogato)
ART. 31 (Abrogato)
ART. 32 (Abrogato)
ART. 33 (Abrogato)
ART. 34 (Abrogato)
ART. 34 bis
DESTINAZIONE DEGLI ASSESSORI ALLE SINGOLE BRANCHE
DELL’AMMINISTRAZIONE E DELEGHE.
1. Gli Assessori vengono destinati con apposito provvedimento del Sindaco per ciascuno dei nominati, alle singole branche dell’Amministrazione secondo criteri di razionalità ed omogeneità funzionale, tenendo conto delle competenze e dell’organizzazione interna dell’Ente.
2. Con il provvedimento previsto dal precedente comma vengono definite le attribuzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente per gli atti adottati dalla Giunta ed individualmente per gli adempimenti relativi all’Assessorato di rispettiva competenza.
SEZIONE 2
ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO
ART. 35
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1. La giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune.
2. La giunta, in generale:
a) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
b) riferisce semestralmente al consiglio sulla propria attività;
c) attua gli indirizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio;
d) adotta gli atti di amministrazione, che rientrano nella sua competenza in virtù di disposizioni contenute nella normativa regionale, nello statuto e nei regolamenti.
3. Nell'esercizio dell'attività propositiva e di impulso, spetta, in particolare, alla giunta:
a) predisporre lo schema di bilancio, la relazione al conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale;
b) proporre al consiglio le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione.
4. Nell'esercizio dell'attività di attuazione degli indirizzi politico – amministrativi fissati dal consiglio e di amministrazione, spetta alla Giunta:
a) adottare, su proposta del direttore generale, il P.E.G., nel quale si specificano i programmi e gli indirizzi di governo e si assegnano ai titolari di posizione organizzativa gli obiettivi da attuare e le relative risorse;
b) adottare la dotazione organica, il piano triennale delle assunzioni ed il relativo piano annuale;
c) adottare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
d) adottare i regolamenti non riservati dalla legge al consiglio;
e) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
f) disporre l’acquisto e le alienazioni immobiliari per pubblico incanto, le relative permute e concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione di beni mobili ed immobili;
g) adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti ed a persone.
h) la rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al Sindaco che la esercita per tramite del Responsabile del Servizio. L’effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi
natura nell’interesse dell’Ente seguono il seguente iter fondamentale: il Responsabile del Servizio, competente per materia, propone alla Giunta la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l’inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. La Giunta conferisce l’indirizzo al Responsabile del Servizio legale o del contenzioso per la nomina del difensore di fiducia interno o esterno;
5. La giunta esercita le funzioni di propria competenza con provvedimenti aventi contenuto generale, nei quali sono indicati gli obiettivi perseguiti, le risorse allo scopo attribuite, i criteri e le modalità, ai quali dovranno attenersi gli organi gestionali nell'esercizio delle competenze loro attribuite.
6. La determinazione degli aspetti non disciplinati dalla deliberazione di indirizzo rientra nella competenza degli organi burocratici.
ART. 36
ADUNANZA E DELIBERAZIONI
1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che ne stabilisce l’ordine del giorno.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Sindaco.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
4. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
5. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza speciale.
6. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
7. Il Sindaco si impegna a dare comunicazione tempestiva ai capigruppo dell'elenco delle delibere adottate.
8. Possono essere invitati alla riunione della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o il Collegio dei revisori, i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi, aziende speciali, i presidenti delle commissioni comunali.
ART. 36 bis
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
1. La Giunta adotta le deliberazioni di competenza esprimendo la votazione su proposte di deliberazioni, debitamente formalizzate e documentate, presentate dal Sindaco, dai singoli Assessori, nell’ambito della branca amministrativa cui sono stati destinati, e dai responsabili dei servizi.
2. Le proposte di deliberazioni devono recare, oltre alle firme del Responsabile del procedimento e del competente Responsabile del Servizio, il “ visto di presa visione” del Sindaco e dell’Assessore al ramo, nonché del Segretario/Direttore Generale.
3. Gli adempimenti di carattere meramente ricognitivo o i meri atti di indirizzo possono essere formalizzati, anche in mancanza di preventiva proposta, nel contesto di apposito atto - verbale redatto dal Segretario Generale.
ART. 37
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
1. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 22 del presente statuto.
CAPO V
IL SINDACO
ART. 38
ELEZIONE E DURATA IN CARICA - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, la sua durata in carica, le condizioni ed i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
ART. 39
FUNZIONI
1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alla verifiche di risultato, connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
ART. 40
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum consultivi;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
f) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi ( macrostrutture ), attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
g) svolge tutte quelle funzioni che dalla legge, dallo statuto e dai Regolamenti non siano attribuite al C.C., alla Giunta, al Segretario, al Direttore Generale, ai responsabili dei servizi, in qualità di titolare del potere residuale.
h) cura l’attuazione del documento programmatico e mantiene l’unità di indirizzi politico e amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori. Ha facoltà di sospendere o ritirare specifici atti di singoli Assessori al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all’esame della Giunta.
Il Sindaco può sospendere gli atti del Direttore Generale.
i) cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovanti requisiti morali e professionali, trasmettendone copia al Presidente del Consiglio Comunale.
j) favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantiscano la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni, le Province, la Regione, le Istituzioni Statali, gli Enti, le Associazioni e le Società in cui il Comune ha partecipazione;
k) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
ART. 41
DISTINTIVO DEL SINDACO
1. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. Secondo le leggi vigenti il Sindaco é Ufficiale del Governo e in tale sua qualità presta giuramento nelle forme e modi previsti
dalla legge dello Stato.
ART. 42
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco nell'esercizio delle Sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, o dei responsabili dei servizi, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
ART. 43
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO
1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza dell’ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.
7. Alle spese per il commissario provvede il Comune.
8. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
CAPO I: ASSOCIAZIONISMO - PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI UDIENZA
ART. 44
ASSOCIAZIONI
1. Il Consiglio, ai fini di promuovere la partecipazione dei cittadini e garantire il diritto di udienza, privilegia le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali.
2. Garantisce alle predette formazioni sociali tempestive informazioni e consultazioni preventive sulla attività amministrativa di particolare rilevanza (bilancio, programmi, interventi strutturali), nonché una motivata sollecita risposta alle loro proposte, petizioni o istanze. Modalità e termini della consultazione e dell'esercizio del diritto di udienza sono demandati ad apposito regolamento.
3. Assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
4. Il Comune, sulla base dei criteri e delle modalità di un apposito regolamento, contribuisce al sostegno delle attività delle associazioni di cui ai commi 5 e 6, nel rispetto della loro piena autonomia, in relazione alla disponibilità di bilancio.
5. La Giunta, previa istanza degli interessati, registra in apposito albo le associazioni presenti nel territorio, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto.
6. Le associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro, ma di servizio alla comunità in campo sociale, culturale, educativo, ricreativo, sportivo, sia che operino in ambito ecclesiale o laico. Devono essere in possesso di uno Statuto od operare da almeno un anno e offrire garanzie di continuità.
7. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
ART. 45
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Il Consiglio può promuovere organismi di partecipazione (es. consulte) che possano farsi interpreti di interessi settoriali allo scopo di collaborare nella ricerca di soluzioni ai problemi del territorio, con particolare riguardo all'ambiente, ai servizi socio - assistenziali, al patrimonio storico culturale ed allo sport.
2. L'Amministrazione promuove altre forme di consultazione dei cittadini (es. assemblee) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi.
CAPO II : INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 46
ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE
1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare:
a)interrogazioni tese a chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa;
b)istanze volte a richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo;
c)petizioni volte a sollecitare provvedimenti o esporre comuni necessità.
d)proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi comunitari.
2. Le istanze, petizioni e proposte devono essere presentate alla segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco.
3. Devono essere regolarmente firmate.
4. Le firme devono essere autenticate o almeno certificate dagli estremi di un documento di identità.
5. Le istanze, petizioni e proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.
6. L'organo competente deve fornire risposta entro il termine massimo di 30 giorni, dalla data di presentazione della richiesta.
7. La Giunta, se le considera di particolare rilevanza, e se l'oggetto della richiesta riguarda materia di competenza del Consiglio, riferisce le questioni sollevate al Consiglio Comunale che adotterà, entro 60 giorni, gli opportuni provvedimenti, sentito il parere dell'Assessore e della Commissione competente.
8. Entro 15 giorni dalla decisione del Consiglio Comunale ai richiedenti verrà data risposta scritta a cura degli uffici e a firma del Sindaco.
9. La segreteria del Comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte mediante l'inserzione del sunto in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.
10. Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di esse e delle relative decisioni possono essere richieste la visione ed il rilascio delle copie.
11. Apposito regolamento determinerà strumenti tecnici ed economici per la pubblicizzazione di petizioni e proposte di interesse collettivo.
ART. 46 bis
1. Per la promozione, la tutela e lo sviluppo dei valori e degli interessi peculiari delle frazioni territorialmente delimitate, è istituito il delegato della frazione di Caldare.
2. Il regolamento ne disciplinerà le funzioni, le modalità di elezione ed il relativo trattamento economico.
CAP. III : REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
ART. 47
REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il Comune intende promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa attraverso Referendum consultivi.
2. Il Referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza dell'Amministrazione comunale.
3. Non possono essere sottoposti a Referendum:
a)atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, relative revoche e decadenze;
b)atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
c)regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
d)atti e provvedimenti riguardanti l'applicazione di tributi, tariffe e piani finanziari, bilanci e conto consuntivo;
e) revisione dello statuto.
4. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua autonoma iniziativa, indice referendum consultivo con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
5. I cittadini attraverso un comitato promotore, composto da almeno 10 elettori, possono presentare richiesta di referendum nei
modi, nelle forme, nei limiti previsti dal regolamento.
6. Ogni istanza, con precisa indicazione dell'oggetto, deve essere depositata presso la segreteria comunale per l'inoltro alla commissione per le garanzie statutarie che, sentito un rappresentante del Comitato Promotore, dovrà pronunciarsi sulla legittimità entro trenta giorni.
Quelle istanze che richiedono la realizzazione di un'opera, o di un intervento oneroso, dovranno indicarne il finanziamento. Il comitato promotore può a tal fine richiedere agli uffici comunali la documentazione, le informazioni, o i suggerimenti necessari sulle modalità per la copertura della spesa.
A fronte del parere favorevole della suddetta commissione, i promotori devono raccogliere entro 90 giorni successivi almeno un numero di firme pari al 10% degli aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché gli immigrati residenti non cittadini italiani.
Le firme devono essere autenticate dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Giudice Conciliatore, da un Notaio o da Funzionari comunali muniti di apposita delega.
7. Il segretario comunale accerta se il quorum delle firme é stato raggiunto. In tal caso il Sindaco indice il referendum per una domenica posteriore di almeno 30 giorni dal deposito definitivo delle firme. Le operazioni di preparazione e svolgimento del referendum si effettuano secondo la legislazione dello Stato in materia di referendum e sono demandate all'Ufficio Elettorale del Comune.
8. In caso di pluralità di richieste i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.
9. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
10. Il Consiglio Comunale può deliberare sull'oggetto della richiesta referendaria.
La commissione per le garanzie statutarie deve deliberare, entro 30 giorni dell'esecutività dell'atto, se la decisione consiliare soddisfi l'iniziativa referendaria e se la stessa possa essere dichiarata ancora ammissibile.
11. Apposito capitolo in bilancio definirà le risorse finanziarie da stanziare per lo svolgimento delle consultazioni referendarie.
ART. 48
EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Il referendum ha validità se votano almeno il 50% + 1 degli elettori aventi diritto al voto.
2. Il quesito sottoposto a referendum si intende accolto se i voti favorevoli non sono inferiori alla maggioranza dei voti
validamente espressi.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
ART.48 BIS
REFERENDUM PER VARIAZIONI TERRITORIALI
1. E’ammesso referendum in merito a variazioni territoriali relative ad aggregazioni di parte di territorio e di popolazione di uno o più comuni contermini ad Aragona.
2. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:
a)alla Giunta regionale;
b)al Comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
c)ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
d)ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
e)ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
f)nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.
3. Si intendono interessati ed hanno diritto a partecipare al referendum di cui al comma precedente, lettera f), tutti gli elettori residenti nei territori da trasferire, risultanti dall’ultimo censimento della popolazione.
4. Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.
5. Con apposito regolamento emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale, e previa deliberazione della Giunta, verranno disciplinati tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.
ART. 49
DIRITTO DI ACCESSO
1. I cittadini singoli ed associati hanno il diritto di prendere visione degli atti amministrativi e di richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo, nei modi e nelle forme
definite dal regolamento che dovrà essere predisposto nel rispetto delle norme dettate dalla legge regionale n. 48/91 e n. 10/91.
2. Il libero esame degli atti può essere escluso solo per espressa disposizione di legge o per temporanea e motivata disposizione del Sindaco che ne vieti la esibizione in quanto la diffusione degli atti possa pregiudicare gli interessi del Comune e di altri enti pubblici o il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
4. Nessuna limitazione può essere fissata all'esame della raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, della Gazzetta Ufficiale della Regione e del Bollettino Ufficiale della Provincia, dello Statuto e dei regolamenti comunali e sovracomunali.
ART. 50
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'amministrazione deve avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti (es. Notiziario comunale).
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con la creazione di un ufficio di pubbliche relazioni alla diretta dipendenza del Segretario Generale, che curerà anche la pubblicazione del notiziario di cui al 2° comma.
5. Ciascun servizio pubblico locale, gestito in forma diretta dal Comune o dato in appalto o in affidamento a terzi, deve prevedere una “ Carta del Servizio “ quale allegato indispensabile della determinazione che ne stabilisce la forma di gestione. Della “ Carta del Servizio “ bisogna ogni anno dare legale conoscenza alla cittadinanza mediante manifesto pubblico.
ART. 50 bis
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio
comunale dei ragazzi.
2. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta della città, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
ART. 51
INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Qualora vi siano procedimenti riguardanti una o un numero limitato di persone, l'Amministrazione comunale dà comunicazione personale agli interessati, nei modi e nelle forme previste dal regolamento, indicando in ogni caso:
a) l'oggetto;
b) l'ufficio ed il funzionario competente;
c) le modalità per prendere visione degli atti.
2. Qualora il numero degli interessati renda particolarmente gravosa la comunicazione personale, l'amministrazione comunale con provvedimento motivato del Sindaco, può disporre che la comunicazione avvenga per pubblici manifesti, a mezzo di pubblicazioni all'albo pretorio e qualsiasi altro mezzo idoneo.
3. Gli aventi diritto all'informazione, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni scritte all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
5. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
6. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
7. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
8. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti
responsabili dei relativi procedimenti.
CAPO IV - DIFENSORE CIVICO
ART. 52
DIFENSORE CIVICO
1. Nel Comune si istituisce l'ufficio del "difensore civico", quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza amministrativa.
2. Il difensore civico non é sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed é tenuto esclusivamente all'ordinamento vigente.
ART. 53
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
1. Il difensore civico é eletto con deliberazione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di un terzo degli stessi o di n.300 elettori, le cui firme devono essere autenticate con le modalità previste nell'art.47, comma 6, del presente Statuto.
2. Qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei due terzi si procede entro otto giorni a nuova votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. In caso di ulteriore esito negativo, la elezione viene rimandata di un congruo periodo di tempo stabilito dal Consiglio stesso.
4. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto tra i cittadini residenti, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
5. Non possono essere nominati difensori civici:
a)i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri delle Unità Sanitarie Locali e coloro che sono stati candidati non eletti alle predette cariche nell'ultima consultazione;
b)i segretari o rappresentanti di gruppi o movimenti politici presenti nel comune;
c)chi esercita attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché attività professionale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici in atto con l'Amministrazione o con Enti ed Istituzioni ai quali il comune partecipa, salvo rinuncia;
6. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dell'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione.
7. I cittadini possono segnalare al Sindaco nominativi per la
candidature alla carica di difensore civico, allegando i relativi curricula e le dichiarazioni di accettazione.
ART. 54
DURATA IN CARICA - REVOCA E CESSAZIONE
1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta e con le stesse modalità della prima elezione.
2. Il Consiglio Comunale, sentito l'interessato, può con voto palese e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati deliberare, su richiesta di almeno un terzo dei propri membri, la revoca del difensore civico per carenza e gravi inadempienze connesse all'esercizio del suo mandato.
3. Cessa dalla carica:
a) per dimissioni, morte o impedimento grave.
b) in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari.
c)in caso di sopravvenienza delle incompatibilità di cui agli articoli precedenti.
ART. 55
FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenza, ritardi, disfunzioni, carenze o disservizi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
ART. 56
MODALITA' DI INTERVENTO
1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione comunale o gli enti o le aziende da esse dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Se non abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuto una non adeguata, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico segnala al Sindaco le eventuali disfunzioni delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio del suo mandato.
3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve comunicare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
4. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali, ed é tenuto al rapporto nel caso in cui venga a conoscenza di un fatto costituente reato.
ART. 57
RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Tale relazione viene iscritta all'O.d.G. della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
2. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni e segnalazioni all'organo competente.
ART. 58
REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO
1. Il regolamento disciplina i requisiti professionali del difensore civico nonché il relativo trattamento economico, il numero e la qualifica del personale comunale da assegnare all’ufficio e le modalità di assegnazione dello stesso.
CAPO V : AZIONE POPOLARE
ART. 59
AZIONE POPOLARE
1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
ART. 60
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
CAPO I
UFFICI ED UNITÀ OPERATIVE
ART. 61
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario generale, al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. L’Amministrazione comunale sviluppa la sua azione attraverso Aree organizzative preposte all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
6. L’esercizio della autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall’Ordinamento e dallo Statuto ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all’esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.
7. Le Aree organizzative nelle quali si articola l’organizzazione dell’Amministrazione comunale sono affidate ad un responsabile con funzioni dirigenziali.
8. Al Responsabile di Area organizzativa spetta la direzione degli uffici e servizi e compete sia l’adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli Organi elettivi, previsti dall’Ordinamento, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l’esterno, sia la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell’attività amministrativa, dell’efficienza della gestione e dei risultati della stessa.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
ART. 62
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna macro struttura e di verificarne il conseguimento; al direttore ad ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:
a) l’articolazione della struttura organizzativa e il piano finanziario nel quale sono indicate le modalità di reperimento delle risorse finanziarie;
b) la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell’espletamento delle procedure;
c) le funzioni del Segretario Generale e del Segretario/Direttore Generale;
d) le funzioni del Direttore Generale e i criteri fondamentali per la disciplina dei rapporti tra l’uno e l’altro fatte salve le specificazioni di competenza del Sindaco nel contesto del provvedimento di nomina;
e) le funzioni del Vice Segretario;
f) la nomina e le funzioni dei Responsabili di Area e dei Servizi e le relative responsabilità;
g) i presupposti e le condizioni per l’esercizio delle funzioni gestionali da parte dei Responsabili di Area e dei Servizi;
h) le competenze dei Responsabili di Area e dei Servizi e dei procedimenti amministrativi;
i) i rapporti di collaborazione esterna;
j) i contratti a termine per i Responsabili di Area e dei Servizi;
k) i criteri di svolgimento dei servizi;
l) gli uffici di supporto agli Organi di direzione politica;
m) le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto di impiego;
n) la dotazione organica.
o) La competenza del Direttore Generale a dirimere i conflitti di attribuzione dei compiti tra i responsabili di area o in sua assenza del Segretario Generale.
p) I casi e le modalità di avocazione al Direttore Generale dei compiti dei responsabili di Area.
6. In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da preporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei Responsabili di area e dei Servizi, salvo che non vengono approntati separati regolamenti.
7. Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo i criteri generali fissati dal Consiglio e le norme del presente Statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili.
ART. 63
COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla amministrazione devono stabilire:
- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto;
- la automatica risoluzione.
3. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, responsabili con funzioni dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
CAPO III
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE
ART. 64
NORME APPLICABILI
1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
CAPO IV
SEGRETARIO COMUNALE
ART. 65
IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali;
3. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e né coordina l'attività, salvo che il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.
6. Roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento organico degli uffici.
7. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
ART. 66 (Abrogato)
ART. 67
VICE SEGRETARIO
1. Il Comune ha un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, secondo la legislazione vigente.
3. Il reclutamento ha luogo mediante concorso pubblico, con ammissione del personale in possesso della laurea in giurisprudenza o economia e commercio o titolo equipollente. Al posto é attribuito il livello apicale dell'Ente.
TITOLO V
RESPONSABILITA'
ART. 68
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di legge che comportano danni all'erario del Comune.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del settore, dell'ufficio o del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporti cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di settore, d'ufficio o di servizio la denuncia é fatta a cura del Sindaco.
ART. 69
RESPONSABILITA' VERSO TERZI
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali, che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo
contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità é esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
ART. 70
RESPONSABILITA' DEI CONTABILI E DEI FUNZIONARI
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed é soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
2. Il segretario, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi nelle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 -(art. 1 comma 1 lettera "i" legge n. 48/91).
3. Il segretario, unitamente al caposettore, al caposervizio e al funzionario preposto, é responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 -(art. 1 comma 1 lettera "i" legge n. 48/91).
ART. 71
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'
1. La legge stabilisce il tempo (5 anni) di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.
TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI
ART. 72
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali
ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b)in concessione a terzi, quando sussistano regioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati.
TITOLO VII
FORME DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 73
(FORME DI COLLABORAZIONE. CONVENZIONI)
1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.
4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di una opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i Comuni e le Province previa statuizione di un disciplinare tipo.
5. L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.
6. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6.3.1986, n. 9 e 9.5.1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 74
CONSORZI
1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali all'art. 23 della legge 8.6.1990, n. 142, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. La composizione e le funzioni dell'assemblea consortile sono disciplinate dall'art. 25 legge n. 142/90 -(art. 1 comma 1 lettera "e" legge 48/91).
5. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto é approvato lo statuto dell'Ente. Il provvedimento é adottato uditi i consigli interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso in ogni caso entro sessanta giorni dalla richiesta.
ART. 75
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni o per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimento di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, é approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del Presidente della Provincia Regionale o del Sindaco ed é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempreché vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica é sottoposta all'esame dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal Prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.
ART. 75 bis
ISTITUZIONI
1. Per la gestione dei Servizi Sociali, Culturali, Ricreativi ed Educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come Enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale.
2. L’istituzione è ordinata sulla base dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Lo Statuto e il Regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
3. Il Consiglio Comunale:
a) approva il Regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
4. Organi della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
5. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco.
6. Il Collegio dei Revisori del Comune di Aragona esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
7. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.
8. Lo Statuto e il Regolamento disciplinano il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
9. Per gli Asili Nido dovrà essere preventivamente redatto il relativo regolamento di gestione.
TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 76
ORDINAMENTO
1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune é titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune é, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
ART.77
FINANZE COMUNALI
1. La finanza del Comune é costituita da:
a)imposte proprie;
b)addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) utili da investimenti; alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia;
h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
ART. 78
LASCITI E DONAZIONI
1. La Giunta delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni immobili.
ART. 79
CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO
1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.
4. La disciplina dell'attività contabile e finanziaria del Comune, nei limiti della normativa di legge e dello Statuto, é fissata con apposito regolamento di contabilità.
ART. 80
CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro i termini di legge.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 82 del presente Statuto.
ART. 81
ATTIVITA' CONTRATTUALE
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
2. La determinazione deve indicare:
a)il fine che il contratto intende perseguire;
b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dell'amministrazione dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che rimane il metodo normale di scelta del contraente.
d)il funzionario rappresentante della Pubblica Amministrazione indicato a contrarre, che di norma é il Direttore dell'Ufficio
Contratti.
3. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti, in sua assenza o impedimento, dichiarato formalmente interviene il Vice Segretario.
4. La disciplina dell'attività contrattuale del Comune nei limiti della normativa di legge e dello Statuto é fissata con apposito regolamento dei contratti.
ART. 82
REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal collegio di revisori previsto dall'art. 57 della Legge n. 142/90. (art. 1, comma 1 lettera "i" legge regionale n. 48/91).
2. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un componente e con votazione unica a risultato complessivo, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
d) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. I revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili per una sola volta. Non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi."
4. I revisori dei conti sono revocabili, per inadempienza,con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
6. I revisori dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolgono le funzioni seguenti:
a)collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b)esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
c)attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. Nella stessa relazione i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. I revisori dei conti rispondono della verità delle attestazioni ed adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne
riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
9. Il regolamento disciplina, altresì, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio di revisore.
10. Depositano presso la Segreteria del Comune, entro il giorno 20 del mese successivo, una relazione sulla gestione. in termini di cassa, del trimestre precedente.
ART. 83
TESORERIA
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a)la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori, in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b)il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c)il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, con regolarizzazione contabile postuma, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità, che disciplinerà, anche, le modalità per il controllo, ad opera dei revisori contabili, degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento.
ART. 84
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
1. Il Comune al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, e la trasparenza dell’azione amministrativa, attua il controllo di gestione attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Tale controllo è attuato attraverso apposite strutture .
TITOLO IX
ATTIVITA' NORMATIVA
ART. 85
FUNZIONI NORMATIVE
1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
a)non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti
statali e regionali e con il presente statuto;
b)la loro efficacia é limitata all'ambito comunale;
c)non possono contenere norme a carattere particolare;
d)non possono avere efficacia retroattiva;
e)sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta al Sindaco o ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.
ART. 86
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale, ed alla Giunta Comunale. Lo schema di regolamento é depositato per 15 giorni presso la Segreteria in libera visione dei cittadini e si da notizia del deposito mediante pubblicazione all'albo pretorio. I cittadini singoli o associati possono formulare osservazione o proposte".
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I regolamenti entrano in vigore successivamente a duplice pubblicazione all'albo pretorio; una prima che consegue l'adozione della deliberazione approvativa, una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
4. I regolamenti devono essere, comunque, sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
TITOLO X
REVISIONE DELLO STATUTO
ART. 87
MODALITA'
1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n, 142, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o un anno dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non é trascorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non é accompagnata dalla deliberazione di nuovo
Statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
ART. 88
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. I regolamenti comunali dovranno essere adeguati alle norme del presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Le norme del presente Statuto che nel tempo si ponessero in contrasto con leggi successive si intendono automaticamente abrogate o sostituite.
ART. 89
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.
3. La Giunta promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.


INDICE

TITOLO I elementi costitutivi

art. 1 - Principi fondamentali
" 2 - Principi programmatici (Finalità)
" 3 - Territorio e sede comunale
" 4 - Stemma e gonfalone
" 5 - Albo pretorio

TITOLO II: Organi eletivi
Capo I - Ordinamento
Art. 6 - Norme generali
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 7 - Status Consiglieri
" 8 - Doveri del Consigliere
" 9 - Poteri del Consigliere
" 10 - Dimissioni del Consigliere Comunale
" 11 - Consigliere anziano
" 12 - Gruppi consiliari
Capo III - Il Consiglio Comunale
Art. 13 - Il Consiglio Comunale
" 13 Bis – Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale
" 14 - Competenze
" 15 - Convocazione del Consiglio Comunale
" 16 - Ordine del giorno
" 17 - Notifica dell'avviso di convocazione
" 18 - Numero legale per la validità delle sedute
" 19 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
" 20 - Astensione dei Consiglieri
" 21 - Verbalizzazione
" 22 - Pubblicazione delle deliberazioni
" 23 - Pubblicità delle sedute
" 24 - Votazioni
" 25 - Commissioni
" 26 - Commissione di indagine
Capo IV - La Giunta Comunale
" 27 - Composizione
" 28 - Giunta comunale: Nomina, incompatibilità, durata in carica
" 29 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore ( ABROGATO )
" 30 - Durata in carica ( ABROGATO )
" 31 - Revoca e sostituzione degli assessori ( ABROGATO )
" 32 - Dimissioni del Sindaco e degli Assessori( ABROGATO )
" 33 - Decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore ( ABROGATO )
" 34 – Incompatibilità ( ABROGATO )
“ 34 Bis – Destinazione degli assessori alle singole branche dell’amministrazione e deleghe
" 35 - Attribuzioni della Giunta
" 36 - Adunanza e deliberazioni
" 36 bis – Presentazione delle proposte di deliberazione
" 37 - Pubblicazione delle deliberazioni
Capo V - Il Sindaco
" 38 – Elezione e durata in carica – condizioni di elegibbilità
" 39 – Funzioni
" 40 – Attribuzioni di amministrazione
" 41 - Distintivo del Sindaco
" 42 – Attribuzioni di vigilanza
" 43 – Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo

TITOLO III::: Partecipazione dei cittadini
Capo I - Associazionismo partecipazione e diritto di udienza
" 44 - Associazioni
" 45 - Altre forme di partecipazione
Capo II - Iniziativa politica e amministrativa
" 46 - Istanze - Petizioni – Proposte
" 46 bis Istituzione delegato di frazione
Capo III - Referendum - Diritto di accesso
" 47 - Referendum consultivo
" 48 - Effetti del Referendum
" 48 bis – Referendum per variazioni territoriali
" 49 - Diritto di accesso
" 50 - Diritto di informazione
“ 50 bis – Consiglio comunale dei ragazzi
" 51 - Interventi nel procedimento amministrativo
Capo IV - Difensore civico
" 52 - Difensore civico
" 53 - Elezione difensore civico
" 54 - Durata in carica - Revoca - Cessazione
" 55 - Funzioni del difensore civico
" 56 - Modalità di intervento
" 57 - Relazione al Consiglio Comunale
" 58 – Regolamento del difensore civico
Capo V - Azione popolare
" 59 - Azione popolare

TITOLO IV Uffici e personale

Art. 60 – Principi e criteri direttivi
Capo I – Uffici ed unità operative
Art. 61 – Organizzazione degli uffici
Capo II - Organizzazione del Personale
Art. 62 – Regolamento degli uffici e dei servizi
" 63 - Collaborazioni esterne
Capo III - Responsabilità disciplinare del personale
Art. 64 - Norme applicabili
Capo IV - Segretario comunale
Art. 65 – Il Segretario Comunale
" 66 - Funzioni del Segretario ( ABROGATO )
" 67 - Vice Segretario

TITOLO V Responsabilità
Art. 68 - Responsabilità verso il Comune
" 69 - Responsabilità verso terzi
" 70 - Responsabilità dei contabili e dei funzionari
" 71 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

TITOLO VI Servizi Pubblici
Art. 72 - Servizi pubblici locali

TITOLO VII Forme di cooperazione --- Accordi di programma
" 73 - Forme di collaborazione - Convenzioni
" 74 - Consorzi
" 75 - Accordi di programma
" 75 bis – Istituzioni

TITOLO VIII Finanza e contabilità
" 76 - Ordinamento
" 77 - Finanze comunali
" 78 - Lasciti e donazioni
" 79 - Contabilità comunale: bilancio
" 80 - Contabilità comunale: conto consuntivo
" 81 - Attività contrattuale
" 82 - Revisione economico - finanziaria
" 83 - Tesoreria
" 84 - Controllo economico della gestione

TITOLO IX Attività normativa
" 85 - Funzioni normative
" 86 - Procedimento di formazione del regolamento

TITOLO X Revisione dello Statuto
" 87 - Modalità
" 88 - Disposizioni finali e transitorie
" 89 - Entrata in vigore